La richiesta di ottenere il congedo parentale indennizzato all’80% anziché al 30% della retribuzione deve essere presentata all’INPS. Questa è una nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 per i dipendenti che terminano il congedo a partire dal 1° gennaio 2023. L’agevolazione può essere usufruita fino ai sei anni di età del bambino. La domanda può essere inviata tramite il sito dell’INPS, i patronati o chiamando il contact center.
L’INPS ha fornito istruzioni per la fruizione della nuova indennità di congedo parentale attraverso la circolare n. 45, pubblicata il 16 maggio sul sito istituzionale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un contributo pari all’80% della retribuzione per un mese del periodo di congedo, anziché al 30% come precedentemente previsto, da fruire entro i primi sei anni di vita del bambino. Questa indennità è disponibile per i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2022. Si ricorda che l’indennità è concessa solo ai dipendenti e non si applica ad altre categorie di lavoratori.
Pertanto, se solo uno dei genitori è dipendente, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetterà solo a quel genitore. Questa novità si aggiunge alle modifiche introdotte dalla riforma del congedo parentale mediante il Decreto Legge n. 105 del 30 giugno 2022.
La disposizione della Legge di Bilancio 2023 non aggiunge un mese aggiuntivo al congedo parentale, ma aumenta l’indennità dall’attuale 30% all’80% per uno dei mesi di congedo già previsti per il genitore. Questo mese è lo stesso per entrambi i genitori e può essere utilizzato in modo frazionato, ad esempio, 15 giorni per uno dei genitori e 15 giorni per l’altro.
L’indennità all’80% si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale.
Secondo quanto stabilito dal comma 359 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, questa novità si applica solo ai genitori che terminano il congedo a partire dal 1° gennaio 2023. Di conseguenza, i genitori che hanno completato il congedo prima del 31 dicembre 2022 non sono inclusi.
Va tenuto presente che questa disposizione riguarda solo i dipendenti, quindi se il padre è un dipendente mentre la madre è iscritta alla Gestione separata, non si considera la fine del periodo di maternità, ma solo quella del congedo di paternità.
Infine, si sottolinea che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato spetta anche se uno dei genitori usufruisce nel 2023 di almeno un giorno di maternità o paternità obbligatoria o di congedo di paternità alternativo.